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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO AGGIORNATE
ALLA DATA DEL 10 APRILE 2007. ESSE PREVALGONO, QUINDI, SU QUELLE RIPORTATE
NEI CATALOGHI COURTESY TRAVEL PUBBLICATI PRIMA DEL 10/04/07. Art. 1- Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Premessa: b) Il
consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico, che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.17 delle presenti
Condizioni generali di contratto; la nozione di "pacchetto turistico" (art.
84 Codice del Consumo) è la seguente: Art. 2 - Fonti legislative e norme applicabili Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Codice del Consumo. Art. 3 - Prenotazioni La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ Art. 87 comma 2 del Codice del Consumo in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
Art. 4 - Pagamenti Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25 per cento del prezzo, Più l’intera quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima del Viaggio. Qualora la prenotazione avvenga nei 30 giorni dalla data di partenza, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Per talune destinazioni o tipo di servizi potrà essere specificatamente richiesto un acconto alla prenotazione in misura maggiore al 25 per cento. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto. Art. 5 - Prezzo Il
prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: Art. 6 - Recesso del consumatore Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi: Art. 7 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo
proposto (ai sensi del 2°e3° comma del precedente articolo 6). Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto (ai sensi del precedente art. 6), l'organizzatore che annulla (ex
art.1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma qualora fosse egli
ad annullare. Art. 8 - Modifiche dopo la partenza Courtesy Travel, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Art. 9 - Sostituzioni Il
cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: Art. 10 - Obblighi dei partecipanti I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Art. 11 - Classificazione alberghiera La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. Art. 12 - Regime di responsabilità L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. Courtesy Travel non potrà mai essere ritenuta responsabile ne tanto meno potrà essere chiamata a rispondere dei danni che il viaggiatore dovesse subire e/o provocare a terzi a causa dell'utilizzo di motorini, auto, scooter, gommoni, parapendio, moto d'acqua, etc, noleggiati in loco dallo stesso viaggiatore. Courtesy Travel non è altresì responsabile di eventuali escursioni o servizi acquistati direttamente in loco durante lo svolgimento di soggiorni a terra, non rientranti nell’originario pacchetto turistico, e pertanto non pagati direttamente all’operatore, come ad esempio passeggiate a dorso di cammello o altro animale, passeggiate in calesse o fuoristrada, gite con imbarcazioni, sorvoli con elicottero, aereo o altro. Art. 13 - Limiti del risarcimento Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 C.C. Art. 14 - Obbligo di assistenza L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.12 e art.13), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. Art. 15 - Reclami e denunce Ogni inadempienza nell'esecuzione del contratto o difformità del pacchetto turistico deve essere comunicata (anche per fax, e mail, telefono o altro mezzo idoneo) dal Viaggiatore nel momento stesso del loro verificarsi e comunque senza ritardo affinché l’Organizzatore stesso, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Nessuna forma di reclamo potrà essere presa in considerazione se non convalidata da dichiarazione scritta presentata sia alla Direzione dell’Albergo (in caso di soggiorno), sia al nostro ufficio corrispondente ( sia in caso di soggiorno che di tours). Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso la località di partenza. Nel momento del verificarsi dell’inadempimento o della difformità, il Viaggiatore potrà contattare l’Organizzatore come segue: telefono 06 44234698; fax 06 44233692; e-mail booking@courtesytravel.it; oppure, in caso di assoluta emergenza, al numero di cellulare 338 63 06368. Art. 16 - Assicurazioni contro le spese di annullamento e di rimpatrio E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli: Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, furti e smarrimento di bagagli, malattie. Art. 17 - Fondo di garanzia E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguentiesigenze: a)
rimborso del prezzo versato; Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349 G.U. n° 249 del 12.10.1999. Art. 18 – Forza maggiore Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, nonché altri fatti simili costituiscono causa di FORZA MAGGIORE e non sono imputabili all’Organizzatore né al vettore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate né tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero a mancare e non fossero recuperabili; tuttavia l’organizzatore si attiverà per fare il possibile che le somme pagate vengano recuperate. Art. 19 – Foro Competente Il foro competente è quello di Roma. POLIZZA INDIVIDUALE STRAORDINARIA offerta in omaggio ai nostri clienti per assicurazione bagaglio, rimborso spese mediche, assistenza sanitaria, rimpatrio anticipato ecc., nei limiti dei massimali previsti. Organizzazione tecnica COURTESY TRAVEL - Roma in conformità alla vigente Legge della Regione Lazio. Copia del presente catalogo è stato trasmesso per la verifica alle autorità competenti il 1/10/2003. DIRITTI DI ISCRIZIONE EURO 50,00 (se non diversamente stabilito per singole destinazioni) ASSICURAZIONE PER L’ANNULLAMENTO: E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’organizzazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto. "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della Legge 3-8-1998 n. 269. La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero". SCHEDA TECNICA COURTESY TRAVEL SRL LICENZA N. 2138 DEL 14/12/1987 RILASCIATA DALLA REGIONE LAZIO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE: COMPAGNIA UNIPOL (POLIZZA N. 17837402). COURTESY TRAVEL SRL E’ ASSOCIATO FIAVET.
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